Art. 4.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, sotto la vigilanza del Ministero della salute, una commissione composta da medici italiani e stranieri, con il compito di redigere un rapporto, da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione al Ministro della salute, che provvede alla sua pubblicazione. In tale rapporto devono

 

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essere riportati i dati ed i risultati scientifici acquisiti ed i possibili sviluppi della ricerca sull'utilizzazione in campo medico dei cannabinoidi naturali e sintetici.